Libri di testo 2021/2022

Avviso Straordinario Libri di Testo a.s. 2021-2022

Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.95 del 30 agosto 2021 è stato adottato l’Avviso straordinario per l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso.

La presentazione delle istanze on line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it è possibile a partire dalle ore 12:00 del 6 settembre
fino alle ore 14:00 del 24 settembre 2021.

AVVISO STRAORDINARIO

per l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso.


AVVISO PRECEDENTE

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L' A.S. 2021/2022 (Art. 27 della LEGGE 448/1998)

In sintesi:

DESTINATARI
Studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94.

ISEE
I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell’INPS tramite cooperazione applicativa; pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.

In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà possibile alternativamente:
- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nei termini di scadenza dell’avviso;
- presentare comunque l’istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso, solo in seguito alla regolarizzazione dell’attestazione ISEE secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Comune di residenza, il quale in qualità di ente erogatore del beneficio potrà valutare alternativamente l’opportunità di:
-- o richiedere all’utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati analiticamente nell’attestazione ISEE difforme presentata;
-- o richiedere all’utente idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISE
L’ISEE richiesto è quello ordinario.

L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.

Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.


Minori in affidamento
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Sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014:
- il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante;
- I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.


Minori in convivenza anagrafica (art.5 del DPR 223/1989)
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Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé.
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto.
Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.


IMPORTI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO
I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del 1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e secondo le modalità dagli stessi definite (buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute oppure comodato d’uso).

Nella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.
L’erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata:
--- alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza;
--- alla verifica della frequenza scolastica;
--- alla verifica dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nel solo caso di erogazione del beneficio nella forma del rimborso delle spese.

Faq - Domande frequenti